L’Associazione PrimOlio ha costituito un Comitato di assaggio professionale ai fini della valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2568/91.
Il Comitato di assaggio, diretto dal PA Carmelo Orlando (Panel Leader) e dal Dr Antonio G. Lauro (Deputy Panel Leader), è un organismo riconosciuto, in data 20 luglio 2012, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con proprio decreto n. 4302 e riconfermato negli anni successivi come da Ring Test nazionali.
La sede del Comitato è a Reggio Calabria, presso la Sala Panel dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento di Agraria.
Il Comitato di PrimOlio è stato inserito nell'elenco dei Comitati di assaggio incaricati del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, extravergine, IGP e DOP tenuto dal Ministero stesso.
Il Comitato rappresenta un organo al servizio del settore olivicolo e, attraverso l'analisi sensoriale degli oli, ha funzioni di strumento atto a determinare la qualità dei prodotti oleari.
La valutazione dei campioni da certificare, viene effettuata mediante l’impiego di un gruppo (panel) di assaggiatori professionali coordinati da un Capo Panel, ed iscritti in un apposito elenco nazionale articolato su base regionale, istituito ai sensi dell'art. 3 della L. 313/91 e dell'ultimo D.M. MIPAAF del 18 giugno 2014.
Presso la Sala Panel, è operativo il servizio di Panel Test, rivolto a tutte le Aziende Confezionatrici e Produttrici di oli vergini di oliva e a tutti coloro che necessitano di uno strumento che
certifichi la qualità organolettica dell'olio sottoposto a giudizio.
Il Panel, o Saggio Organolettico dell’olio vergine di oliva, messo a punto dal C.O.I. (Consiglio Oleicolo Internazionale) e recepito dalla normativa comunitaria con il Reg. CEE n. 2568/91 e succ.
mm. ii., è una analisi riconosciuta per il controllo della qualità dell'olio ed ha quindi valore legale ai fini della valutazione e controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli
vergini, extravergini di oliva, IGP e DOP, col fine ultimo di accertare l'assenza di difetti organolettici sull'olio sottoposto ad analisi.
Il risultato della valutazione organolettica sarà riportato in un Rapporto di Prova relativo al campione di olio esaminato, in cui sarà espresso un giudizio sulla sua conformità ad una delle
seguenti categorie merceologiche previste dalla citata normativa comunitaria:
a) olio extravergine di oliva
b) olio di oliva vergine
c) olio di oliva lampante
Inoltre, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1348/2013, il Capo Panel può certificare, su richiesta, che l'olio valutato soddisfi le definizioni per
cui è possibile riportare in etichetta la terminologia facoltativa idonea e relativa alle caratteristiche organolettiche (tipologia ed intensità di fruttato, intensità dell'amaro e del piccante,
equilibrato, dolce).
Per informazioni e costi: panel.primolio@gmail.com
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 18 febbraio 2014, ha chiarito che l’iscrizione in albi o elenchi, che non abilitano all'esercizio di attività industriali o commerciali e di
professioni, non sconta i tributi sulle concessioni governative.
Nella fattispecie i tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini non sono tenuti a corrispondere la tassa sulle concessioni governative* per ottenere l’iscrizione all’elenco nazionale.
La tassa suddetta è dovuta anche per l’iscrizione agli Albi relativi all’esercizio di professioni (art. 22, punto 8 tariffa ex D.P.R. n. 641/1972).
Al riguardo nella risoluzione n. 22 del 18.02.2013 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione su invito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione del suddetto articolo 22.
In particolare, ha esaminato il pagamento della tassa per i soggetti iscritti ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 1992 con il quale è stato istituito l’albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini.
In effetti, con nota prot. n. 56860 del 5 novembre 2013, il Ministero delle Politiche agricole ha chiarito che l’iscrizione:
“[…] non abilita allo svolgimento dell’attività professionale e non può ritenersi riguardante l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, anche alla luce dei medesimi compiti svolti da dipendenti dell’ICQRF e delle Dogane, che esplicano attività inerenti alle proprie mansioni non aventi nulla a che fare con l’esercizio della professione”.
In considerazione del parere reso dal Ministero, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che in relazione a dette iscrizioni non trovi applicazione la previsione normativa di cui al citato articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972.
Per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti degli oli d’oliva non è, dunque, dovuta la tassa sulle concessioni governative.
*La disciplina che regola le tasse di concessione governativa è fondamentalmente dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.